Date: Fri, 31 May 1996

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Atto di citazione

Il Prof. Giacinto Auriti, residente in Roma ed ivi eletto domicilio alla Via A. Traversari n.55 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Marzano dal quale e' rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. Berardino Ciucci e al Dott. Proc. Antonio Pimpini, giusta procura in calce al presente atto.

premesso

-che l'istante agisce in proprio quale cittadino italiano, e quale legale rappresentante dell'Associazione Culturale "Alternativa Sociale per la proprieta' di Popolo" (ASSPP); -che, allo stato attuale, esiste una consuetudine interpretativa per cui, all'atto dell'emissione, la banca centrale mutua allo Stato italiano ed alla Collettivita' Nazionale, tutto il denaro che pone in circolazione;

-che a seguito di recenti ricerche scientifiche (cfr. Auriti Giacinto- L'Ordinamento Internazionale del Sistema Monetario- Edigrafital Teramo, 1993) e' stato dimostrato che la moneta ha valore perche' e' misura del valore.

-che, infatti, ogni unita di misura ha la qualita' corrispondente a cio' che deve misurare: come il metro ha la qualita' della lunghezza perche' misura la lunghezza, la moneta ha la qualita' del valore perche' misura il valore.

-che, pertanto, l'attivita' convenzionale e qui produttiva non solamente della misura del valore, ma anche del valore della misura: cio' che noi chiamiamo potere d'acquisto. Nella moneta si verifica un fenomeno analogo a quello dell'induzione fisica. Come nella dinamo l'energia meccanica causa l'energia elettrica, cosi' nella moneta la convenzione causa il valore indotto nel simbolo.

Pertanto, il simbolo non e' solamente la manifestazione formale della convenzione monetaria, ma anche il contenitore del valore indotto.

-che, quindi, la moneta e' un bene collettivo, in quanto creato dalla convenzione sociale, ma di proprieta' privata individuale perche' da intendersi attribuita, a titolo originario, al portatore del simbolo in virt'u' dell'induzione giuridica;

-che fino ad oggi l'erogazione della moneta e' effettuata dalla banca centrale addebitando allo Stato ed alla Collettivita' l'intero ammontare senza corrispettivo e quindi conferendo solo la proprieta' a titolo derivativo per il tempo limitato alla durata del prestito; -che tale consuetudine interpretativa e' da considerarsi contra legem, in quanto la fattispecie giuridica monetaria va necessarimente considerata come espressione di un valore creato dalla medesima collettivita' la quale viene, oggi, contestualmente all'emissione stessa, espropriata ed indebitata di tutti i valori monetari. -che, allo stato attuale, nessuna legge indica il proprietario della moneta all'atto dell'emissione;

-che la moneta-carta viene presentata sotto la veste formale di falsa combiale (ad es.: œ. 100.000 pagabili a vista al portatore, f.to il governatore della banca d'Italia);

-che e' gran tempo ormai che si esca dall'equivoco di spacciare sotto la parvenza di valore creditizio il valore monetario. Infatti, per comprendere le differenze fondamentali tra moneta e credito e sufficiente riportarsi alle seguenti considerazioni:

-che su tali premesse il mercato viene dissanguato dalla grande usura del sistema bancario perche' pretendere oggi di pagare un debito di denaro con altro denaro e come pretendere di pagare un debito con un altro debito. Poiche' cio' e' impossibile, a lungo andare, gli operatori economici si vedono costretti a pagare il debito non dovuto con l'esproprio dei loro beni. Solo cosi' si puo' speigare la c.d. conversione dei crediti bancari in capitale a rischio (pacchetti azionari) che costituisce la fase conclusiva dell'illecito arricchimento che trova la sua origine nel momento dell'emissione monetaria. A siffatto, paradossale stato di cose, non potra porsi rimedio se non stabilendo chi sia il proprietario della moneta all'atto dell'emissione cosi' colmando, con autorevole interpretazione giurisprudenziale, un vuoto legislativo ormai non piu tollerabile.

-che, peraltro, la situazione de qua risulterebbe oltremodo aggravata nell'ipotesi in cui l'istante dovesse accedere al credito bancario. Infatti, la sua iniqua posizione di debitore originario della moneta viene ulteriormente onerata dagli interessi richiesti dall'istituto di credito che, siccome si configurano come accessori al bene principale (moneta) di proprieta dei cittadini, non sono dovuti. La situazione fattuale teste' espressa espone evidentemente il deducente all'inibizione, per fatto e colpa del sistema bancario e dell'en-issione monetaria, della legittimazione giuridica, rectius "capacita giuridica'.
Pertanto, l'istante, come in atti rapp. dom. e difeso,

CITA

la Banca d'Italia, in persona del Governatore legale corr. in Roma alla Via Nazionale a comparire innanzi al Tribunale di Roma, G.I. e sezione designandi, per l'udienza del ............... , ore e locali di rito. Con l'invito a costituirsi nei termini e modi di legge e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, si procedera in sua legittima dichiaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, cosi' provvedere:

dichiarare la moneta un bene reale conferito, all'atto dell'emissione, a titolo originario, in proprieta di tutti i cittadini appartenenti alla collettivita nazionale italiana, con conseguente declaratoria d'illegittimita dell'attuale sistema dell'emissione monetaria che trasforma la banca centrale da ente gestore ad ente proprietario dei valori monetari. Vinte le spese di lite.
-Avv Giuseppe Marzano-
-Avv. Berardino Ciucci-
-Dott. Proc. Antonio Pimpini-
In proprio e rappresentarmi e difendere nella presente procedura, ed in ogni sua occorrenda fase e grado, gli Avv.ti Giuseppe Marzano del Foro di Roma, Berardino Ciucci del Fore de L'Aquila ed il Dott. Proc. Antonio Pimpini del Foro di Chieti. Eleggo domicilio nella Studio in Roma alla Via . Traversari n. 55

RELATA DI NOTIFICAZIONE.

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico delle Notificazioni presso il Tribunale di Roma, ho notificato copia del suesteso atto di citazione, conforme all'originale, alla Banca d'Italia, in persona del Governatore legale rapp. pro tempore, corr. in Roma alla Via Nazionale, e cio' ho fatto mediante

Ho altresi notificato, a titolo di notiziamento e su richiesta dell'istante, copia del suesteso atto al Ministero del Tesoro, in persona del ministro pro tempore, e cio' ho fatto mediante

NOTIFICATO IL 24/06/1994


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